Difesa della Vita
IL SILENZIO ASSENSO
Da "NUOVA BIOETICA CRISTIANA Del Card. DIONIGI TETTAMANZI
ed. PIEMME . Dalle pagine 503-504 leggiamo il paragrafo dal titolo "Il
problema legale" che qui riportiamo integralmente.
Il problema legale
Nel contesto etico ora delineato s'inserisce anche Il problema legale.
Il prelievo di organi è consentito dalla legge italiana, se il
soggetto non aveva manifestato parere contrario. Condividiamo che lo
Stato sia così intervenuto e riteniamo che ciò che si
chiede al cittadino non è poi un sacrificio così grande:
gli si chiede di esprimere, in vita, una dichiarazione di volontà.
Egli non è affatto obbligato a donare i propri organi per legge
ma sarebbe davvero imperdonabile, a fronte a tutti i vantaggi che deriverebbero
dal prelievo di organi per il singolo e per la collettività,
il non farlo per una banale pigrizia di non rispondere alla richiesta
di formalizzare il proprio assenso o il proprio diniego.
Già nel 1988 il moralista L. Ciccone, sosteneva che il consenso
al prelievo si configura come un vero e proprio obbligo morale. Obbligo
di doverosa solidarietà umana, e insieme di non meno doverosa
carità per il cristiano. Quando si par!a di solidarietà,
o di carità, sono ancora troppi quelli che percepiscono tutto
come appello al buon cuore, alla generosità, qualcosa perciò
di facoltativo che uno può anche non fare e restare ugualmente
tranquillo in coscienza. Si tratta invece di veri, precisi e gravi doveri,
doveri fondamentali in ogni convivenza che voglia essere veramente umana,
cioè degna di persone umane. E questo a ogni livello, da quello
coniugale e familiare a quello sociale e politico, nazionale e internazionale.
In presenza di un obbligo morale è legittimo dare per scontata
la presunzione che ognuno abbia la volontà di assolverlo. Ne
segue che dal punto di vista etico nulla c'è da obiettare nei
confronti di Stati che stabiliscono per legge il prelievo di organi
destinati a trapianto da soggetti i cui organi siano idonei a essere
vantaggiosamente trapiantati purché siano presenti tutte le condizioni
per l'accertamento di morte avvenuta, per il prelievo, conservazione
e innesto dell'organo, senza chiedere consenso di sorta. Si potrà
se mai porre una questione di opportunità di procedere gradualmente
verso una tale meta. Ciò vuol dire in attesa che si crei e maturi
una più estesa coscienza civile circa il valore della donazione
di organi e la sua morale obbligatorietà, il legislatore può
stabilire una normativa circa il consenso dell'interessato, per cui
solo Il rifiuto esplicitamente espresso in vita da un soggetto, potrà
impedire il prelievo di organi dal suo cadavere .
In definitiva, l'invocare il silenzio-assenso è rispettare un
patto che si è venuto a creare fra lo Stato e il cittadino. Lo
Stato riconosce che la corporeità dei cittadini non è
un bene di cui esso possa disporre liberamente e invita ciascuno a esprimersi
garantendogli il rispetto della sua volontà in materia di donazione
di organi post mortem. Se il cittadino non si esprime di proposito,
consapevole della sua omissione altrettanto consapevole, perché
informato, di ciò che gli succederà al momento del suo
decesso.
Sui limiti degli espianti abbiamo già trattato negli
scritti precedenti e in questa circostanza ci limiteremo ad affrontare
il problema del silenzio assenso. In linea di principio, riteniamo che
anche su un cadavere (sempre ammettendo che veramente di cadavere si
tratti) vi debba essere un assenso esplicito e cosciente da parte dell'individuo.
Nessuno può affermare che una semplice dimenticanza o omissione
giustifichi la manomissione di un cadavere da parte di una istituzione,
ed a maggior ragione se questa istituzione è lo Stato.
Il rapporto tra la pubblica autorità e il cittadino deve essere
basato sulla buona fede di entrambe le parti e non su sotterfugi od
equivoci.
Chi dona qualcosa deve sapere che vuole veramente compiere tale gesto
anche se l'evento avverrà quando non è più in grado
di decidere.
L'uomo è composto di anima e di corpo, quindi i resti mortali
di un uomo non sono cosa abbandonata di cui lo Stato possa appropriarsi.
L'introduzione del consenso-assenso come se fosse parte di un obbligo
morale del cittadino di fronte agli altri non può essere accettato
per alcune semplici considerazioni:
1) ogni individuo ha un valore oggettivo in sé stesso e non può
ritenersi elemento di sopravvivenza di altri;
2) la legge può imporsi anche senza il consenso dell'individuo
quando si è di fronte ad un valore assoluto come ad esempio la
salvezza della Patria; ma, l'espianto di organi non può essere
ritenuto tale. Il conseguente trapianto può avere implicazioni
mediche negative sul ricevente ed eventuali successori; inoltre, la
possibilità di introdurre nove tecniche come l'impiego di cellule
staminali potrebbero fornire soluzioni meno traumatiche.
Per questi motivi è da ritenere che il legislatore non debba
fare ricorso
al silenzio-assenso ma operi con lealtà e rispetto nei confronti
dei cittadini. Da condannare anche certe forme martellanti di pubblicità
che mirano a far accettare all'individuo scelte che debbono essere ponderate
con serenità, senza costrizioni di sorta.
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