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Difesa della Vita



 

IL SILENZIO ASSENSO


Da "NUOVA BIOETICA CRISTIANA Del Card. DIONIGI TETTAMANZI ed. PIEMME . Dalle pagine 503-504 leggiamo il paragrafo dal titolo "Il problema legale" che qui riportiamo integralmente.
Il problema legale
Nel contesto etico ora delineato s'inserisce anche Il problema legale. Il prelievo di organi è consentito dalla legge italiana, se il soggetto non aveva manifestato parere contrario. Condividiamo che lo Stato sia così intervenuto e riteniamo che ciò che si chiede al cittadino non è poi un sacrificio così grande: gli si chiede di esprimere, in vita, una dichiarazione di volontà. Egli non è affatto obbligato a donare i propri organi per legge ma sarebbe davvero imperdonabile, a fronte a tutti i vantaggi che deriverebbero dal prelievo di organi per il singolo e per la collettività, il non farlo per una banale pigrizia di non rispondere alla richiesta di formalizzare il proprio assenso o il proprio diniego.
Già nel 1988 il moralista L. Ciccone, sosteneva che il consenso al prelievo si configura come un vero e proprio obbligo morale. Obbligo di doverosa solidarietà umana, e insieme di non meno doverosa carità per il cristiano. Quando si par!a di solidarietà, o di carità, sono ancora troppi quelli che percepiscono tutto come appello al buon cuore, alla generosità, qualcosa perciò di facoltativo che uno può anche non fare e restare ugualmente tranquillo in coscienza. Si tratta invece di veri, precisi e gravi doveri, doveri fondamentali in ogni convivenza che voglia essere veramente umana, cioè degna di persone umane. E questo a ogni livello, da quello coniugale e familiare a quello sociale e politico, nazionale e internazionale. In presenza di un obbligo morale è legittimo dare per scontata la presunzione che ognuno abbia la volontà di assolverlo. Ne segue che dal punto di vista etico nulla c'è da obiettare nei confronti di Stati che stabiliscono per legge il prelievo di organi destinati a trapianto da soggetti i cui organi siano idonei a essere vantaggiosamente trapiantati purché siano presenti tutte le condizioni per l'accertamento di morte avvenuta, per il prelievo, conservazione e innesto dell'organo, senza chiedere consenso di sorta. Si potrà se mai porre una questione di opportunità di procedere gradualmente verso una tale meta. Ciò vuol dire in attesa che si crei e maturi una più estesa coscienza civile circa il valore della donazione di organi e la sua morale obbligatorietà, il legislatore può stabilire una normativa circa il consenso dell'interessato, per cui solo Il rifiuto esplicitamente espresso in vita da un soggetto, potrà impedire il prelievo di organi dal suo cadavere .
In definitiva, l'invocare il silenzio-assenso è rispettare un patto che si è venuto a creare fra lo Stato e il cittadino. Lo Stato riconosce che la corporeità dei cittadini non è un bene di cui esso possa disporre liberamente e invita ciascuno a esprimersi garantendogli il rispetto della sua volontà in materia di donazione di organi post mortem. Se il cittadino non si esprime di proposito, consapevole della sua omissione altrettanto consapevole, perché informato, di ciò che gli succederà al momento del suo decesso.

Sui limiti degli espianti abbiamo già trattato negli scritti precedenti e in questa circostanza ci limiteremo ad affrontare il problema del silenzio assenso. In linea di principio, riteniamo che anche su un cadavere (sempre ammettendo che veramente di cadavere si tratti) vi debba essere un assenso esplicito e cosciente da parte dell'individuo. Nessuno può affermare che una semplice dimenticanza o omissione giustifichi la manomissione di un cadavere da parte di una istituzione, ed a maggior ragione se questa istituzione è lo Stato.
Il rapporto tra la pubblica autorità e il cittadino deve essere basato sulla buona fede di entrambe le parti e non su sotterfugi od equivoci.
Chi dona qualcosa deve sapere che vuole veramente compiere tale gesto anche se l'evento avverrà quando non è più in grado di decidere.
L'uomo è composto di anima e di corpo, quindi i resti mortali di un uomo non sono cosa abbandonata di cui lo Stato possa appropriarsi.
L'introduzione del consenso-assenso come se fosse parte di un obbligo morale del cittadino di fronte agli altri non può essere accettato per alcune semplici considerazioni:

1) ogni individuo ha un valore oggettivo in sé stesso e non può ritenersi elemento di sopravvivenza di altri;

2) la legge può imporsi anche senza il consenso dell'individuo quando si è di fronte ad un valore assoluto come ad esempio la salvezza della Patria; ma, l'espianto di organi non può essere ritenuto tale. Il conseguente trapianto può avere implicazioni mediche negative sul ricevente ed eventuali successori; inoltre, la possibilità di introdurre nove tecniche come l'impiego di cellule staminali potrebbero fornire soluzioni meno traumatiche.

Per questi motivi è da ritenere che il legislatore non debba fare ricorso
al silenzio-assenso ma operi con lealtà e rispetto nei confronti dei cittadini. Da condannare anche certe forme martellanti di pubblicità che mirano a far accettare all'individuo scelte che debbono essere ponderate con serenità, senza costrizioni di sorta.
           


 
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